REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
III SEZIONE PENALE
SENTENZA 9 GENNAIO 2007 n. 149
(Pres. Vitalone – est. Lombardi)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Torino ha confermato la
pronuncia di colpevolezza di R. Eugenio e F. Claudio
in ordine ai reati: a) e d) di cui all’articolo 171 bis della legge 633/41; b)
di cui all’articolo 171 ter lettera a) e b) della
legge 633/41, loro ascritti per avere, a fine di lucro, duplicato abusivamente,
utilizzando un computer configurato come server Ftp, e distribuito programmi
per elaborare illecitamente duplicati, giochi per psx,
video Cd (capo a); per avere, a fine di lucro, abusivamente duplicato su
supporto informatico opere cinematografiche, mettendole poi a disposizione sul
server ftp, dal quale potevano essere scaricate da utenti abilitati all’accesso
tramite un codice identificativo e relativa password a fronte del conferimento
di materiali informatici sul predetto server ftp (capo b) nonché il R. per
avere detenuto a scopo commerciale programmi destinati a consentire o
facilitare la rimozione dei dispositivi di protezione applicati a programmi per
elaboratore (capo d).
I giudice di
merito hanno accertato in punto di fatto che gli imputati avevano creato,
gestito e curato la manutenzione di un sito ftp mediante un computer esistente
presso l’associazione studentesca del Politecnico di Torino, sul quale venivano scaricati (download)
programmi tutelati dalle norme sul diritto d’autore. Successivamente
tali programmi potevano essere prelevati da determinati utenti che avevano
accesso al server in cambio del conferimento a loro volta di materiale
informatico, nonché il solo R. per avere detenuto presso la sua abitazione
programmi destinati a consentire o facilitare la rimozione dei dispositivi di
protezione applicati ai programmi per elaboratore.
La sentenza ha
rigettato i motivi di gravame con i quali il F. aveva dedotto la propria estraneità ai fatti ed entrambi
gli imputati la non configurabilità delle fattispecie
criminose di cui alla contestazione prima della riforma di cui alla legge
248/00 e successive modificazioni.
La sentenza su
tale ultimo punto, in sintesi, ha affermato che le operazioni descritte
integrano le ipotesi delittuose di cui api di
imputazione, pur nella previsione normativa antecedente alla legge di riforma
citata, osservando che l’attività posta in essere dagli imputati implica
necessariamente la duplicazione dei programmi ed altri files
relativi ad opere musicali o cinematografiche protetti dal diritto d’autore e
che lo scambio del materiale informatico integra l’ipotesi della duplicazione
del predetto materiale a fine di lucro richiesta per la configurabilità
delle fattispecie criminose di cui alla contestazione, nella loro formulazione
normativa antecedente alla riforma.
Si è osservato sul
punto, in relazione alle differenze terminologiche
adoperate dalla legge di riforma (“scopo di profitto” invece di “scopi di
lucro” – “detenzione per scopo commerciale o imprenditoriale” invece di
“detenzione per scopo commerciale”), che le stesse si congiurano quale
interpretazione autentica del legislatore, finalizzata a superare le questioni
interpretative correlate ad ipotesi di vantaggio non immediatamente
patrimoniale; interpretazione che non ha ampliato l’ambito della punibilità
della fattispecie delittuose precedenti.
Avverso
la sentenza hanno proposto ricorso
il difensore del R. ed il F. di persona, che la
denunciando per violazione di legge.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
Con un unico motivo
di gravame la difesa del R. denuncia la violazione ed errata applicazione degli
articoli 171bis e 171ter della legge 633/41 nel testo vigente all’epoca dei
fatti ed in relazione alle modifiche apportata a detti
articoli dalla legge 248/00, dal D.Lgs 68/2003, dal
Dl 72/2004, convertito in legge 128/04, e dal Dl 7/2005, convertito con
modificazioni dalla legge 43/2005.
Si deduce, in
sintesi, che l’interpretazione delle norme incriminatici effettuata
dalla corte territoriale viola i principi della tipicità e della tassatività delle fattispecie criminose di cui alle
disposizioni citate.
Si osserva in
proposito, sempre in sintesi, che le differenze terminologiche adoperate dal
legislatore nelle varie formulazioni degli articoli 171bis e 171ter della legge
633/41 non sono esclusivamente finalizzate ad assicurare una sempre più
adeguata tutela del diritto d’autore, dettata dalla necessità di determinare la
rispondenza del quadro normativo al progresso tecnologico, bensì anche dalla
finalità di contemperare le predette esigenze di tutela con quella di garantire
la circolazione delle opere dell’ingegno, quale
strumento di progresso sociale e culturale.
Si deduce, quindi,
che le differenze terminologiche adoperate nel testo legislativo tra “scopo di
lucro” e “scopo di profitto”, peraltro generalmente connesse alla necessità di
adeguare la legislazione nazionale al Trattato dell’Ompi
sul diritto d’autore ed alle direttive comunitarie ad esso
correlate, sono conseguenza del diverso approccio del legislatore alla indicata
esigenza di contemperare contrapposti interessi, di cui costituiscono evidente
espressione le modificazioni subite in breve arco di tempo dall’articolo 171ter
della legge 633/41 con riferimento all’elemento soggettivo del reato, la cui
soglia di punibilità è stata da ultimo nuovamente innalzata al perseguimento di
un fine di lucro da parte dell’autore della violazione.
Si deduce, quindi,
con specifico riferimento alla pronuncia impugnata che i giudici di merito
hanno erroneamente attribuito all’imputato una attività
di duplicazione dei programmi e di opere dell’ingegno protette dalla legge sul
diritto d’autore, poiché la duplicazione in effetti avveniva ad opera dei
soggetti che si collegavano con il sito ftp e da essa in piena autonomia
prelevavano i files e nello stesso ne scaricavano
altri. Si aggiunge che, in ogni caso, doveva essere esclusa l’esistenza di un
fine di lucro da parte del R. non potendosene ravvisare gli estremi nella mera
attività di scambio dei files posta
in essere; che la condotta dell’imputato, quanto meno con riferimento
alle opere musicali e cinematografiche, potrebbe ritenersi solo attualmente
sanzionata dall’articolo 171ter, comma 1 lettera abis),
aggiunto dal Dl 72/2004, convertito in legge 128/04; che, anche con riferimento
al programma detenuto dall’imputato nella propria abitazione, doveva escludersi
la detenzione a fini commerciali e lucrativi dello stesso, scopo in ordine al
quale, peraltro, nulla è stato affermato dai giudici di merito.
Con un unico
motivo di gravame a sua volta il F. denuncia la
violazione ed errata applicazione degli articoli 171bis e 171ter della legge
633/41.
Anche il secondo
ricorrente denuncia l’errata interpretazione dei giudici di merito circa la
sussistenza nel caso in esame del fine di lucro, che deve concretizzarsi
nel perseguimento di un vantaggio economicamente apprezzabile; elemento da
escludersi nel caso in esame in cui è stato accertato che lo scambio di
software avveniva esclusivamente a titolo gratuito, né era connesso a forme di
pubblicità o ad altra utilità economica che ne potessero trarre i creatori del
sito ftp.
I
ricorso sono fondati.
È opportuno
premettere che appare pienamente condivisibile, con riferimento all’elemento
materiale della fattispecie delittuosa principale, l’affermazione della impugnata sentenza, secondo la quale le operazioni di download sul server ftp e dallo stesso sui computer delle
persone che si collegavano al sito, implica necessariamente la duplicazione del
materiale informativo e, più in generale, delle opere dell’ingegno protette dal
diritto d’autore oggetto dell’operazione, sicché sotto il citato profilo vi è
sostanziale coincidenza tra i fatti ascritti agli imputati e le ipotesi
criminose ritenute dai giudici di merito.
La questione
nodale circa l’applicabilità, nel caso in esame, delle fattispecie criminose di
cui agli articoli 171bis della legge 633/41, introdotto dall’articolo 10 del D.Lgs 518/92 e 171ter della medesima legge, introdotto
dall’articolo 17 del D.Lgs 685/94, nella loro
formulazione antecedente alla legge di riforma 248/00 è, pertanto, costituita dalla interpretazione del termine “scopo di lucro”,
adoperato nel testo delle norme vigenti all’epoca dei fatti, rispetto
all’espressione “scopo di profitto” introdotto dalla legge di riforma, con la
conseguente individuazione del diverso ambito di applicazione della fattispecie
per effetto delle citate differenze terminologiche.
In proposito non
si palesa certamente condivisibile l’affermazione della sentenza impugnata,
secondo la quale le diverse espressioni con le quali il legislatore ha, di
volta in volta, individuato il citato elemento soggettivo del reato costituiscono mera estrinsecazione di una interpretazione
autentica dello stesso concetto, semplicemente riformulato in termini più
esaustivi nella successive modificazione della norma per un migliore
adeguatamente terminologico della tutela penale alla evoluzione dei fenomeni di
violazione del diritto d’autore.
Contrasta con tale
interpretazione il diverso valore che le predette espressioni assumono nella loro comune accezione e che il legislatore ha
indubbiamente attribuito ad esse, sia nella utilizzazione in materia di reati
contro il patrimonio, al posto di quella afferente al lucro, al fine di
estendere la sfera di applicabilità della tutela penale, sia con riferimento
alle modifiche legislative che hanno interessato proprio la legge sul diritto
d’autore.
È stato
esattamente evidenziato in proposito dalla difesa del R. che l’espressione
“fini di lucro”, contenuta nel testo attuale dell’articolo 171ter, comma 1,
della legge 633/41 è stata dapprima sostituita con
quella “per trarne profitto” dall’articolo 1 comma 2 del Dl 72/2004, convertito
con modificazioni dalla legge 128/04, e successivamente reinserita al posto di
quella “per trarne profitto” dall’articolo 3 comma 3quinquies, del Dl 7/2005,
convertito con modificazioni dalla legge 43/2005.
Orbene, tali
modifiche non possono essere altrimenti interpretate che quale espressione
dello specifico intento del legislatore di modificare la soglia di punibilità
della condotta descritta dalla norma, a seconda del
prevalere di interessi di salvaguardia del diritto d’autore o di quello
contrapposto, afferente alla libera circolazione delle opere dell’ingegno,
incidendo direttamente sulla qualificazione del dolo specifico richiesto per la
configurazione del rato.
Né appare molto
conferente, a sostegno della tesi interpretativa sostenuta nella sentenza
impugnata, il riferimento alla pronuncia di questa Suprema Corte (Sezione
terza, 33896/01, Furci, rc
220344), che si è occupata della diversa espressione, “a scopo commerciale”,
contenuta nell’articolo 171bis della legge 633/41, precisando che per scopo
commerciale non deve intendesi necessariamente la destinazione alla vendita
delle copie non autorizzate dei programmi per elaboratore, in
quanto tale scopo può configurarsi mediante qualsiasi utilizzazione
imprenditoriale del materiale abusivo.
La citata
pronuncia, invero, si riferisce ad un diverso dato normativo, che afferisce precipuamente alla delimitazione della
materialità della condotta criminosa, con riferimento ad una specifica
categoria di soggetti esercenti attività economica
(imprenditoriale) e non alla individuazione dell’ambito di operatività della
norma penale nel suo riferimento all’elemento soggettivo del reato, oggetto
delle modificazioni che qui interessano.
Non appare,
pertanto, dubbio che le differenti espressioni adoperate dal legislatore nella
diversa formulazione degli articoli 171 bis e ter
abbiano esplicato la funzione di modificare la soglia
di punibilità del medesimo fatto, ampliandola allorché è stata utilizzata
l’espressione “a scopo di profitto” e restringendola allorché il fatto è stato
previsto come reato solo se commesso a “fini di lucro” (cfr.
Sezione terza, 33303/01,
Ashour ed altri, rv
219683).
Con tale ultima
espressione, infatti, deve intendersi un fine di guadagno economicamente
apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte
dell’autore del fatto, che non può identificarsi con un qualsiasi vantaggio di
altro genere; né l’incremento patrimoniale può identificarsi con il mero
risparmio di spesa derivante dall’uso di copie non autorizzate di programmi o
altre opere dell’ingegno, al di fuori dello svolgimento di un’attività
economica da parte dell’autore del fatto, anche se di diversa natura, che
connoti l’abuso, come nel caso esaminato dalla pronuncia citata in precedenza.
Tale
interpretazione, peraltro, trova riscontro nella stessa legge sul diritto
d’autore che nell’articolo 174ter, come da ultimo modificato dall’articolo 23
del D.Lgs 63/2003 non attribuisce rilevanza penale
alla duplicazione, riproduzione, acquisto o noleggio di supporti non conformi
alle prescrizioni della medesima legge a fini meramente personali, allorché, cioè, la riproduzione o l’acquisto non concorrano con i
reati previsti dall’articolo 171 e ss. e non sia destinato all’immissione in
commercio di detto materiale (cfr. SS.UU., 47164/05 Marino).
Nella
ipotesi esaminata viene, infatti,
escluso dall’ambito della fattispecie criminosa il comportamento dettato dalla
mera finalità di un risparmio di spesa, che indubbiamente deriva dall’acquisto
di supporti duplicati o riprodotti abusivamente.
Va ancora rilevato
che la condotta attribuita agli imputati è attualmente
descritta in termini più puntuali dall’articolo 171ter comma 2 lettera abis), della legge 633/41, introdotto dall’articolo 1 comma
3 del Dl 72/2004, convertito con modificazioni della legge 128/04, ma sempre
con la delimitazione della soglia di punibilità mediante il riferimento
all’ipotesi che il fatto venga commesso “a fini di lucro”.
Passando quindi
all’esame dei fatti di cui alla pronuncia di condanna degli imputati deve
essere escluso, nel caso in esame, che la condotta degli autori della
violazione sia stata determinata da fini di lucro, emergendo dell’accertamento
di merito che gli imputati non avevano tratto alcun vantaggio economico della
predisposizione del server ftp, mentre dalla utilizzazione
dello stesso traevano sostanzialmente profitto, nei sensi opra precisati, si
soli utenti del server medesimo.
Anche con
riferimento alla detenzione da parte del R. di un programma destinato a
consentire la rimozione o l’elusione di dispositivi
di protezione di programmi non emerge dall’accertamento di merito la finalità
lucrativa cui sarebbe stata destinata la detenzione e,
tanto meno, un eventuale fine di commercio della stessa.
Gli imputati devono essere, pertanto, prosciolti dalle imputazioni loro ascritte perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, con il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 22.11.2006.
IL PRESIDENTE
IL CONSIGLIERE RELATORE
IL CANCELLIERE
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 9 GEN 2007.